Sez. 2, Sentenza n. 2452 del 17/07/1972 (Rv. 359915 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI DOMANDA FORMULATA NELL'ATTO INTRODUTTIVO - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI DOMANDA FORMULATA NELL'ATTO INTRODUTTIVO - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Una conclusione formulata nell'atto introduttivo del giudice non puo presumersi abbandonata solo perche non riprodotta in Sede di precisazione delle conclusioni, specie qualora il giudice di merito, cui incombe il compito di interpretare le deduzioni delle parti, si convinca che, malgrado la omissione materiale, la parte abbia inteso insistere anche in quella determinata richiesta. (Conf 2899'69, mass n 342729).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)