Sez. 5, Sentenza n. 584 del 16/01/2004 (Rv. 569460 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Indennità di fine rapporto erogata dal CNR - Attraverso la consegna di Buoni postali fruttiferi - Emessi anche dopo il 20 settembre 1986 - Assoggettabilità al tributo - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE
I buoni postali fruttiferi e i relativi interessi, compresi quelli emessi dopo il 20 settembre 1986 (che sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sugli interessi introdotta dal D.L. n. 556 del 1986, convertito nella legge n. 759 del 1986), corrisposti dal datore di lavoro (nella specie: il CNR) al dipendente, al termine del rapporto di lavoro, a titolo di trattamento di fine rapporto, sono assoggettati alla relativa tassazione stabilita dagli artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 917 del 1986. Infatti, ai sensi di tali disposizioni, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, sono soggetti, con tassazione separata, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicabile anche quando detto trattamento non venga corrisposto interamente in denaro ma, anche solo in parte, attraverso la consegna di buoni postali fruttiferi (con i relativi interessi) nei quali il datore di lavoro abbia investito i contributi accantonati per il trattamento di quiescenza del personale dipendente, al fine di conservare il potere di acquisto delle somme a tale scopo destinate.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1986 num. 556, Legge 17/11/1986 num. 759
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)