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Sez. 5, Sentenza n. 864 del 22/01/2001 (Rv. 543392 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Incentivo alle dimissioni del lavoratore - Reddito imponibile - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543392-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

La somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore come incentivo alle dimissioni, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, costituisce reddito di lavoro imponibile, in quanto non ha natura liberale, ma integra una vera e propria controprestazione effettuata per ottenere il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)