Sez. 1, Sentenza n. 45770 del 25/11/2008 Cc. (dep. 11/12/2008) Rv. 242265 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Revoca di diritto - Scissione del reato continuato - Rideterminazione delle pene inflitte per i reati commessi successivamente alla data di operatività dell'indulto e idonei a dar luogo alla revoca del beneficio - Necessità.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE
Ai fini della revoca di diritto dell'indulto ai sensi dall'art. 1, comma terzo, della legge 31 luglio 2006 n. 241, nel caso della continuazione iniziata prima ma cessata dopo il termine stabilito dalla legge per la fruizione del beneficio, per stabilire se ricorra la condizione ostativa della commissione, nei cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, di un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, deve aversi riguardo non all'aumento di pena per i reati satellite commessi dopo l'entrata in vigore del provvedimento di condono, bensì, previo virtuale scioglimento della continuazione, alla sanzione edittale minima prevista per i reati in questione, con la massima riduzione consentita da eventuali circostanze attenuanti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)