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Sez. 1, Sentenza n. 6837 del 22/07/1994 (Rv. 487467 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Fatti non dichiarati nella denuncia annuale dei redditi - Allegazione al fine del rimborso delle somme versate - Inammissibilità - Fatti medesimi - Opponibilità nel giudizio d'impugnazione dell'accertamento in rettifica - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487467-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

L'immodificabilità della denuncia annuale dei redditi, dopo le scadenze fissate per la sua presentazione, osta a che il contribuente possa allegare fatti in essa non dichiarati allo scopo di ottenere il rimborso delle somme versate (consentito solo nei casi e nei modi contemplati dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), ma non esclude l'opponibilità dei fatti medesimi (nella specie, perdite detraibili), nel giudizio d'impugnazione dell'accertamento in rettifica, al diverso fine della contestazione della maggiore pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)