Sez. 1, Sentenza n. 2855 del 02/04/1997 (Rv. 503439 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Eccedenze di imposte versate conseguentemente ad errori nella dichiarazione - Rimborsabilità - Limiti - Passività ed esborsi non indicati - Loro allegazione al fine del rimborso delle conseguenti eccedenze di imposta - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
Con riguardo alle somme versate in conformità della denuncia dei redditi, si deve negare al contribuente la possibilità di reclamare il rimborso, adducendo la detraibilità dell'imponibile di passività ed esborsi non indicati nella denuncia medesima, atteso che l'errore di fatto influente per tale rimborso, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è soltanto quello materiale, cioè da ascriversi a mera svista desumibile dai dati offerti con la dichiarazione annuale, e che le prescrizioni di forma e di tempo, fissate per questa dichiarazione dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non sono compatibili con una revisione "a posteriori", tramite azione di rimborso, del suo contenuto (eventualmente emendabile con apposita dichiarazione integrativa, a norma dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990 n. 408).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)