Sez. 1, Sentenza n. 9554 del 13/08/1992 (Rv. 478544 - 01)
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - In genere | Rimborso di imposte a seguito di errore nella dichiarazione dei redditi - Procedimento di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Deduzione da parte del contribuente di fatti non segnalati nella dichiarazione originaria - Ammissibilità - Esclusione.
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - In genere
In tema di rimborso di imposta a seguito di errore nella dichiarazione dei redditi, il contribuente con il procedimento di rimborso di cui all'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non può dedurre fatti non segnalati nella dichiarazione originaria, atteso che per la dichiarazione dei redditi sono dalla legge dettate specifiche prescrizioni di forma e di tempo (artt. 8 e 9 del d.P.R. 600/1973), le quali sarebbero vanificate ad un regime di emendabilità non ancorato al carattere materiale ed alla testuale riconoscibilità dell'errore.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)