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Sez. 1, Sentenza n. 6957 del 25/07/1997 (Rv. 506249 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Rettifica da parte del contribuente - Limiti - Applicabilità dell'art. 19 bis legge 22 marzo 1995 n. 85 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506249-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

Il carattere di immodificabilità della dichiarazione annuale dei redditi, al di là delle scadenze stabilite per la presentazione di essa, osta a che il contribuente possa ulteriormente allegare fatti originariamente non dichiarati allo scopo di ottenere il rimborso delle somme versate, senza che possa invocarsi al fine di ritenere valida una seconda dichiarazione rettificativa presentata oltre i termini predetti il disposto dell'art. 19 bis introdotto dalla legge 22 marzo 1995 n. 85 in sede di conversione del D.L. 23 febbraio 1995 n. 41, relativo alla sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)