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Sez. L, Sentenza n. 2193 del 28/03/1985 (Rv. 440073 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GIUSTA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - MANCATO RICORSO AI PARAMETRI RINVENIBILI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440073-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GIUSTA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - MANCATO RICORSO AI PARAMETRI RINVENIBILI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - IRRILEVANZA.*

La Determinazione della giusta retribuzione, effettuata dal giudice del merito nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 36 della Costituzione, e con adeguata motivazione in ordine agli elementi in concreto utilizzati, si traduce in una valutazione di fatto, non censurabile in Sede di legittimità, né, in particolar modo, denunciabile sotto il profilo del mancato ricorso ai parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva, rientrando nel potere discrezionale di detto giudice e fondare la pronuncia, anziché su tali parametri, sulla natura e caratteristiche dell'attività svolta, su nozioni di comune esperienza, od anche su criteri equitativi. (V 4366/83, mass n 429267; (V 4326/83, mass n 429230).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)