Sez. 2, Sentenza n. 12899 del 31/05/2006 (Rv. 590590 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Notificazione a persona parte in giudizio quale rappresentante di altro soggetto - Notificazione senza l'indicazione della qualità - Ammissibilità dell'appello - Esclusione - Limiti - Possibilità di individuare il soggetto evocato in giudizio - Accertamento - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
In tema di rappresentanza, benché il rappresentato ed il rappresentante costituiscano un unico centro di imputazione dell'attività processuale (art. 77 cod. proc. civ.), l'appello della sentenza resa nei confronti del rappresentato va proposto nei confronti del rappresentante in detta qualità, non già in proprio, e qualora ciò non avvenga va dichiarato il difetto di "legitimatio ad causam", quindi l'invalidità dell'impugnazione ex artt. 342 e 263 n. 2 cod. proc. civ., salvo che l'omessa indicazione della qualità non abbia determinato alcuna incertezza nell'individuazione della parte nei cui confronti è stato proposto il gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)