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Sez. 1, Sentenza n. 17155 del 22/07/2009 (Rv. 609225 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ | Responsabilità del creditore procedente ex art. 21 della legge fall. - Natura processuale - Applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. - Conseguenze - Scissione tra accertamento della responsabilità e prova del danno - Inammissibilità - Cognizione congiunta del giudice fallimentare - Necessità - Conseguenze - Domanda di condanna generica - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2009-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609225-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ

La responsabilità prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge fall. (abrogato dall'art. 18 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ma applicabile nella specie "ratione temporis"), in caso di revoca della dichiarazione di fallimento pronunciata in difetto delle condizioni di legge, costituisce applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. e, avendo natura processuale, non ammette scissione tra l'accertamento della responsabilità aggravata del creditore istante e la prova del danno che ne è conseguito, in quanto la relativa congiunta cognizione è affidata inderogabilmente al giudice dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ne consegue che è inammissibile la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)