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Sez. 3, Sentenza n. 799 del 29/01/1999 (Rv. 522749 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Proroga - Scadenza - Annata agraria di inizio del contratto - Individuazione ai fini della determinazione della durata del contratto e tempestività della disdetta - Criteri.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522749-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO

In tema di durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, in corso o in regime di proroga alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203, al fine di individuare l'annata agraria in cui ha avuto inizio il contratto del quale si debba determinare la durata a norma dell'art. 2 della stessa legge, deve tenersi conto non delle varie decorrenze legate alle consuetudini locali, ma della data di inizio dell'annata agraria fissata, ai fini applicativi della medesima legge, dal successivo art. 39, nell'11 novembre di ciascun anno in tutto il territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)