Sez. 3, Sentenza n. 1329 del 13/02/1997 (Rv. 502394 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Proroga - Scadenza - Annata agraria di inizio del contratto - Individuazione ai fini della determinazione della durata del contratto e della tempestività della disdetta - Criteri.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO
In tema di durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, in corso (o in regime di proroga) alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, al fine di individuare l'annata agraria in cui ha avuto inizio il contratto del quale si debba determinare la durata a norma dell'art. 2 della stessa legge, deve tenersi conto non delle varie decorrenze legate alle consuetudini locali, ma della data di inizio dell'annata agraria fissata, ai fini applicativi della legge medesima, dal successivo articolo 39, nell'11 novembre di ciascun anno in tutto il territorio nazionale. Ne deriva che un contratto di affitto la cui efficacia per volontà delle parti sia stata differita al 16 agosto 1940 deve considerarsi iniziato nel corso dell'annata agraria 1939 - 1940 anziché della successiva annata 1940 - 1941 (non rilevando che, secondo gli usi locali dell'epoca, la suddetta data di efficacia coincidesse con l'inizio di tale annata successiva) con la conseguenza che la tempestività della disdetta di tale contratto deve essere verificata in relazione alla durata decennale dello stesso, a norma dell'art.2 lettera a) della legge n. 203 del 1982, decorrente, (per il necessario coordinamento di tale articolo con il cit. art. 39 della legge stessa) dall'11 novembre 1982.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)