Sez. L, Sentenza n. 3665 del 27/05/1983 (Rv. 428560 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DEL SERVIZIO CORRISPOSTA DAL FONDO DI PREVIDENZA - LIQUIDAZIONE E CORRESPONSIONE - RITARDO - INTERESSI CORRISPETTIVI DALLA DATA DI DECORRENZA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - ESCLUSIONE - INTERESSI DI MORA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DEL SERVIZIO CORRISPOSTA DAL FONDO DI PREVIDENZA - LIQUIDAZIONE E CORRESPONSIONE - RITARDO - INTERESSI CORRISPETTIVI DALLA DATA DI DECORRENZA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - ESCLUSIONE - INTERESSI DI MORA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La procedura di liquidazione dell'indennità per cessazione del servizio corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane è disciplinata, alla stregua del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, da una serie di norme le quali escludono che il momento della cessazione dal servizio sia previsto come termine da cui derivi un diritto dell'iscritto all'immediato pagamento dell'indennità ed è articolata in vari stadi, che sono modellati - con gli adattamenti connessi alla natura strutturale e funzionale del fondo - su quelli relativi all'impegno della spesa, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento dei debiti dello stato. Da ciò - esclusa la applicabilità a tale istituto del principio circa gli interessi dovuti dall'e.N.P.a.S. sull'indennità di buonuscita (art. 26 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032) - consegue che solo dopo l'esaurimento di detta procedura il credito dell'interessato diventa liquido ed esigibile, e, quindi, produttivo di interessi corrispettivi, salva, peraltro, la configurabilità - in base ai principi generali - del diritto agli interessi moratori nell'ipotesi di verificazione di ingiustificati ritardi nello svolgimento della procedura stessa. (V 381/81, mass n 410847; (V 375/81, mass n 410840; (V 1347/79, mass n 397621).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)