Sez. 3, Sentenza n. 1261 del 20/02/1990 (Rv. 465431 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE - SUBLOCATA - TITOLARITÀ DEL DIRITTO.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE - SUBLOCATA - TITOLARITÀ DEL DIRITTO.*
Il diritto di prelazione, attribuito dall'art. 38 della legge n. 397 del 1978 al conduttore di immobile adibito ad uso non abitativo nel caso che il locatore intenda venderlo a terzi, ha la sua ragione giustificatrice nella conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese che nel contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori in un determinato luogo trovano la fonte prevalente del loro avviamento, pertanto nel caso di sublocazione dell'immobile, ove insieme sia ceduta (e non affittata) l'azienda che vi è gestita, tale diritto compete al subconduttore, e non al conduttore, che non ha più alcun interesse nella gestione dell'azienda per averla definitivamente ceduta al subconduttore, sempre che quest'ultimo abbia assunto legittimamente tale qualifica secondo la normativa vigente all'epoca del subentro mediante la regolare comunicazione al locatore a norma dell'art. 36 della citata legge. (V 2073/89, mass n 462647, Cass; (V 2617/86, mass n 445694, Cass; (V 1776/74, mass n 369960, Cass; (Corte cost. 5 maggio 1983, n. 128; (Corte cost. 6 ottobre 1983, n. 300).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)