Sez. 2, Sentenza n. 5113 del 26/05/1999 (Rv. 526692 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Morte della parte originaria, costituita o no, prima della notificazione della sentenza o senza notificazione - Notificazione collettiva ed impersonale agli eredi - Liceità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI
Nonostante l'apparente restrizione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. alla sola ipotesi di decesso avvenuto dopo la notificazione della sentenza che si intende impugnare, la facoltà di notificazione collettiva ed impersonale agli eredi della parte defunta sussiste e deve intendersi pure ammessa, per identità della "ratio" e per difetto di un esplicito divieto, anche nel caso in cui l'evento della morte colpisca la parte originaria prima della notificazione della sentenza che si intende impugnare e quando la notificazione della sentenza non sia stata mai effettuata ed anche quando, essendo mancata la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio ad opera della parte poi defunta (per essere questa rimasta contumace) la notificazione dell'impugnazione avrebbe dovuto, necessariamente, essere effettuata nell'ultimo domicilio reale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)