Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002 (Rv. 556690 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Morte di una parte dopo la pubblicazione ma prima della notificazione della sentenza - Notifica agli eredi della parte deceduta - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE
Nel caso in cui si verifichi la morte di una parte nel tempo compreso tra la pubblicazione e la notificazione della sentenza, l'altra parte, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, deve effettuare la notificazione agli eredi della parte defunta e non al procuratore di quest'ultima, atteso che l'impugnazione va proposta da e contro i soggetti reali del rapporto. A tal fine la parte, a mente dell'art. 286 cod. proc. civ., ha facoltà di notificare la sentenza agli eredi singolarmente e personalmente nel loro domicilio oppure ad essi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. Infatti - in assenza di specifica disciplina del mandato "ad litem" dopo la morte - alla stregua della normativa del codice civile sul mandato e sulla rappresentanza, avente portata generale rispetto a quella processualistica, la morte estingue il mandato e il potere di rappresentanza del mandatario, salva la particolare ipotesi di ultrattività prevista dall'art. 300 cod. proc. civ. comma primo e secondo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)