Sez. 3, Sentenza n. 10664 del 22/07/2002 (Rv. 556038 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 291 comma terzo cod. proc. civ. - Valore sostanziale di sentenza - Conseguenze - Necessità della sottoscrizione sia del presidente che dell'estensore - Mancanza - Conseguenze - Nullità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291 comma terzo cod. proc. civ., implicando a norma dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ. la contemporanea ed automatica estinzione del processo, ha valore sostanziale di sentenza avendo contenuto definitivo del giudizio e pertanto il relativo provvedimento deve essere sottoscritto a pena di nullità insanabile sia dal presidente del collegio che dall'estensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)