Sez. L, Sentenza n. 7 del 11/01/1986 (Rv. 443753 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO - TERMINE - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO - TERMINE - DECORRENZA.*
Ove il giudice d'appello rimetta la causa al primo giudice per ragioni di giurisdizione ex art. 353 cod. proc. civ., le parti sono tenute a riassumere il giudizio nel termine di sei mesi dalla notificazione della sentenza o, in Mancanza, nel medesimo termine dalla comunicazione della stessa. (nella specie la S.C. ha ritenuto intempestiva la riassunzione della causa ex art. 353 cit. Fatta dopo sei mesi dalla comunicazione della sentenza, benché prima di un anno dalla pubblicazione della stessa, mai notificata). (contra 2397/74, mass n 370786; (contra 2250/72, mass n 359568).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)