Sez. 3, Sentenza n. 3795 del 14/03/2003 (Rv. 561157 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE) | Fatto considerato dalla legge come reato - Sentenza istruttoria di proscioglimento ex art. 378, cod. proc. pen. abrogato - Applicabilità del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato - Ammissibilità - Presupposti - Accertamento della sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del fatto-reato - Necessità - Elemento soggettivo - Presunzione ex art. 2054 cod. civ. - Rilevanza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE (BIENNALE)
Qualora per un fatto illecito configurabile come reato (nella specie: omicidio colposo conseguente ad un incidente stradale) sia intervenuta sentenza istruttoria di proscioglimento 'ex' art. 378, cod. proc. pen. abrogato, non può ritenersi sussistente una sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., e, conseguentemente, non è precluso al giudice civile l'accertamento della sussistenza del fatto - reato, al fine di applicare, in luogo del termine di prescrizione breve, il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, e ciò anche qualora il proscioglimento sia stato pronunziato perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento soggettivo, essendo il giudice civile libero di ricostruire il fatto storico, tenendo conto della disciplina stabilita in tema di responsabilità civile e della presunzione di responsabilità dell'art. 2054, primo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)