Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 28266 del 21/12/2005 (Rv. 585955 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimento di liquidazione degli onorari al custode nominato in procedimento penale - Opposizione innanzi all'ufficio giudiziario d'appartenenza del giudice emittente il provvedimento - Ammissibilità - Ordinanza decidente sull'opposizione - Ricorso innanzi alla Cassazione - Ammissibilità - Opposizione innanzi a giudice civile e non penale - Ricorso innanzi alla Cassazione civile - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al custode nominato in un procedimento penale ed adottato (ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) dal giudice penale, è proponibile opposizione (con le forme dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942) al presidente dell'ufficio giudiziario competente, ufficio che procede in composizione monocratica. Contro l'ordinanza che definisce il procedimento è proponibile ricorso alla Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost.), trattandosi di impugnazione di provvedimento con carattere decisorio, in quanto incide in via diretta sulle situazioni giuridiche delle parti, e definitivo, essendo dichiarato espressamente non impugnabile. Il ricorso per cassazione deve essere esaminato dalle sezioni civili della Corte qualora, pur trattandosi di liquidazione di compensi nell'ambito di un processo penale, il provvedimento impugnato sia stato emesso da una sezione civile dell'ufficio giudiziario competente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 374, Legge 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)