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Sez. 3, Sentenza n. 5301 del 28/02/2008 (Rv. 603379 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimento di liquidazione dei compensi per la custodia di beni sottoposti a sequestro penale ai sensi dell'art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002 - Adozione del relativo decreto da parte del giudice penale - Successiva opposizione, ai sensi dell'art. 170 del cit. d.P.R., dinanzi al giudice civile nella forma del procedimento in camera di consiglio - Decisione nel merito da parte del giudice civile adito - Conseguente ricorso per cassazione dinanzi alla Cassazione civile - Declaratoria di improseguibilità del giudizio dinanzi al giudice civile con conseguente cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato - Necessità - Fondamento - Riconoscimento dell'attribuzione della cognizione dell'opposizione al giudice penale in virtù della natura del procedimento al quale afferiva la custodia per la quale era stata richiesta la liquidazione dell'inerente indennità.
Stato
decisa il 2008-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603379-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Avverso il provvedimento di liquidazione dell'indennità prevista a titolo di compenso per la custodia di beni sottoposti a sequestro penale ed adottato dall'autorità giudiziaria penale che aveva disposto tale misura è proponibile opposizione - ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e con le richiamate forme camerali di cui all'art. 29 della legge n. 794 del 1942 - dinanzi al tribunale o alla corte di appello penali ai quali appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il P.M. che ha emesso il decreto (attesa l'esistenza di un rapporto di incidentalità tra questo procedimento e il processo penale dal quale deriva) e contro l'ordinanza che lo definisce è formulabile il ricorso alla Corte di cassazione penale (ai sensi dell'art. 111 Cost.) nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Pertanto, qualora l'opposizione sia stata avanzata dinanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e, nel caso in cui egli non si sia regolato in tal senso (come verificatosi nella fattispecie, in cui il giudice civile adito aveva respinto le istanze di opposizione, decidendo, perciò, nel merito), il ricorso per cassazione va proposto avanti alla Corte di cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, è tenuta a cassare senza rinvio (ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.) l'ordinanza impugnata (come avvenuto nel caso di specie), trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)