Sez. U, Sentenza n. 434 del 14/06/2000 (Rv. 537567 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in procedimento penale - Opposizione innanzi all'ufficio giudiziario penale d'appartenenza del giudice emittente il provvedimento - Ammissibilità - Ordinanza decidente sull'opposizione - Ricorso innanzi alla Cassazione penale nelle forme e nei termini del cod. proc. pen. - Ammissibilità - Opposizione innanzi a giudice civile - Declaratoria d'improponibilità della domanda - Necessità - Omessa declaratoria - Ricorso innanzi alla Cassazione civile - Ammissibilità - Cassazione senza rinvio - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in un procedimento penale ed adottato (ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge n. 319 del 1980) dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile opposizione (con le forme dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942) innanzi al tribunale o alla corte d'appello penali ai quali appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto (attesa l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra questo procedimento ed il processo penale dal quale deriva) e contro l'ordinanza che lo definisce è proponibile ricorso alla Corte di cassazione penale (ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost.) nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Se, però, l'opposizione è stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e qualora ciò non abbia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassazione va proposto innanzi alla Corte di cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio (ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.) l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito (cfr., in conformità, Cass. pen. s.u. 11 luglio 1989, n. 5, Cass. pen. s.u. 6 dicembre 1999, n. 25, Cass. pen. 2 marzo 1998, n. 548, Cass. pen. 13 novembre 1997, n. 5263; cfr., invece, in difformità, Cass. pen. 10 settembre 1997, n. 4845).
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)