Sez. 1, Sentenza n. 17202 del 14/11/2003 (Rv. 568167 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio richiesta dall'imputato - Pronunciato dal giudice penale - Impugnazione - Regola applicabile - Erroneo ricorso al giudice civile - Conseguenze - Improponibilità dell'impugnazione - Affermazione - Ulteriore errore nella decisione di merito - Ricorso avanti alla Cassazione civile - Necessità - Decisione - Cassazione senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. - Affermazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
In tema di rimedi contro il rigetto dell'istanza di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 6 della legge n. 217 del 1990 (abrogati, ad opera dell'art. 299 del D. Lgs. n. 113 del 2002, ma applicabili <ratione temporis>), tutte le volte in cui il decreto (che rigetta l'istanza dell'imputato di ammissione al patrocinio dei non abbienti) sia adottato dal giudice penale, il ricorso deve essere proposto con le forme dell'art. 29 l. n. 794 del 1942, innanzi al Tribunale od alla Corte d'appello penali, al quale settore ordinamentale appartiene il giudice che emise il decreto. Ove erroneamente l'impugnazione sia stata proposta innanzi al giudice civile quest'ultimo deve rilevarne l'improponibilità. Se, nondimeno, il giudice collegiale civile abbia provveduto decidendo nel merito, il ricorso per cassazione deve essere proposto innanzi alla Corte di Cassazione civile e questa, pronunziando sul ricorso, deve rilevare l'improponibilità della domanda e cassare il provvedimento, ai sensi dell'art. 382, comma terzo, cod. proc. civ., senza rinvio.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 13/07/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)