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Sez. 1 - , Sentenza n. 54342 del 20/11/2018 Cc. (dep. 05/12/2018) Rv. 274544 - 01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Atti di indagine - Richiamo o lettura di un precedente atto - Onere di allegazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274544-01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Il richiamo, nel corso di un atto di indagine, del contenuto di un precedente atto ovvero la lettura del relativo processo verbale non comportano un onere di allegazione di quanto richiamato o letto, non essendo tale formalità contemplata da alcuna norma in materia di documentazione degli atti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., formulata con riferimento alla mancata trasmissione, al giudice per le indagini preliminari in sede di richiesta cautelare e successivamente al tribunale del riesame, delle dichiarazioni rese da una collaborante in un primo interrogatorio, richiamate nel corso di un successivo interrogatorio della medesima ritualmente trasmesso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 142, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)