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Sez. L, Sentenza n. 686 del 03/02/1989 (Rv. 461743 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - LAVORATORE INFORTUNATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461743-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - LAVORATORE INFORTUNATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo all'Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro a norma degli artt. 10 e 11 d.P.R. 1124 del 1965, che ha natura autonoma e distinta rispetto a quella contemplata dall'art. 1916 cod. civ., non si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario del lavoratore infortunato atteso che l'eventuale accertamento, nella controversia tra l'Inail ed il datore di lavoro, della inesistenza del rapporto di lavoro, dell'occasione di lavoro generatrice dell'infortunio, ed, infine, della misura della conseguente Invalidità, non ha effetto diretto nel rapporto tra lavoratore e l'istituto assicuratore e può soltanto costituire un presupposto di fatto, liberamente valutabile dall'istituto, per l'annullamento della rendita o per la sua revisione. (V 5395/86, mass n 447928; (V 1931/84, mass n 434011).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)