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Sez. 3, Sentenza n. 9350 del 20/04/2009 (Rv. 608091 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Morte della parte prima del deposito della sentenza - Notificazione di quest'ultima da parte dell'erede, con contestuale elezione di domicilio - Notificazione dell'appello presso quest'ultimo domicilio - Nullità, e non inesistenza, della notificazione - Fondamento - Conseguenze - Sanabilità per effetto della costituzione dell'appellato.
Stato
decisa il 2009-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608091-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI

Qualora la parte soccombente nel giudizio di primo grado venga a conoscenza della morte della controparte solo al momento in cui le viene notificata la sentenza, l'atto d'appello, se proposto nei confronti dell'erede della parte vittoriosa, individualmente identificato, va notificato personalmente a quest'ultimo, a nulla rilevando che egli abbia eletto domicilio nell'atto di precetto, notificato contestualmente alla sentenza. La violazione di tale regola tuttavia, stante il collegamento tra il luogo dell'effettuata notifica e il destinatario, comporta la nullità e non l'inesistenza della notificazione, la quale è perciò sanata con effetto retroattivo dalla costituzione dell'appellato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)