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Sez. 1, Sentenza n. 11736 del 01/08/2003 (Rv. 565590 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte della parte - Dopo la chiusura della discussione ed anteriormente alla pubblicazione della sentenza - Impugnazione - Notificazione agli eredi della parte deceduta - Necessità - Presso il procuratore costituito per la parte defunta - Ammissibilità - Esclusione - Tutela dell'affidamento incolpevole dell'impugnante - Rimedi - Rinnovazione della notificazione - Esclusione - Rimessione in termini - Eventuale salvezza - Decorrenza del termine breve - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565590-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In caso di morte della parte costituita, avvenuta dopo la chiusura della discussione ma anteriormente alla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione della sentenza va instaurata nei confronti, non della parte defunta rappresentata dal suo procuratore nel precedente grado del processo, ma degli eredi di questa (ferma in ogni caso l'inidoneità, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, della notifica della sentenza che non contenga l'autoindividuazione degli eredi richiedenti, con tutte le indicazioni necessarie a rendere l'impugnazione stessa proponibile, nei loro confronti, nel ristretto ambito temporale indicato dall'art. 325 cod. proc. civ.). Ove la non corretta proposizione dell'impugnazione sia dipesa da incolpevole ignoranza dell'impugnante circa l'evento che ha determinato il mutamento della situazione soggettiva riguardo all'altra parte, non vi è possibilità di sanatoria mediante rinnovazione "ex" art. 291 cod. proc. civ., versandosi in un caso, non di semplice nullità della notificazione, ma di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", mentre resta, in ipotesi, salva la rimessione in termini, ove ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)