Sez. 2, Sentenza n. 27574 del 14/12/2005 (Rv. 585778 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proposizione ex art. 345 cod. proc. civ. vecchio testo - Limiti temporali - Proponibilità solo con l'atto di appello - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, in relazione al disposto dell'art. 342 cod. proc. civ., all'appellante era consentita la deduzione di eccezioni nuove soltanto con l'atto di appello, e non anche nell'ulteriore corso del giudizio di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)