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Sez. T, Ordinanza n. 7037 del 24/03/2026 (Rv. 678350-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Condono fiscale - Successiva controversia relativa all'applicazione della relativa normativa - Definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022 - Ammissibilità - Divieto di "condono di condono" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678350-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

Qualora, successivamente a un condono, insorga una seconda controversia (effettiva e non meramente apparente) concernente l'applicazione della relativa normativa - anche con riguardo alla presentazione di un'istanza di condono la cui idoneità sia stata contestata dall'Amministrazione finanziaria -, si è in presenza di una lite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022, che non incorre nel divieto di condono di condono, non trattandosi più della lite originaria, avente come oggetto l'imposizione in sé, ma di una nuova controversia con oggetto diverso, afferente al precedente condono e all'efficacia del comportamento del contribuente ai fini del relativo perfezionamento.

Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 186 CORTE COST., Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 197 CORTE COST., Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 200 CORTE COST., Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 202 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. H CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)