Sez. 1, Sentenza n. 1258 del 30/01/2001 (Rv. 543532 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Provvedimento del giudice delegato di autorizzazione alla vendita - Decreto del Tribunale reso in sede di reclamo - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Perché il decreto del tribunale fallimentare reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione alla vendita abbia carattere decisorio e sia suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., occorre che esso provveda su contestazioni in ordine alla legittimità di provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi di natura sostanziale, e non meramente processuale, connessi alla regolarità procedurale della liquidazione dell'attivo. (Nella specie, nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la titolarità di una posizione sostanziale sia in chi adduca come unico titolo una mera intenzione, non formalizzata, di concorrere all'asta, sia nell'amministratore e fideiussore della società fallita, il quale, se ha un indubbio interesse a che l'attivo venga realizzato al meglio, non per questo fruisce di una tutela autonoma e differenziata rispetto a quella degli altri creditori concorsuali).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)