Sez. 1, Sentenza n. 4475 del 26/03/2003 (Rv. 561454 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Provvedimento di autorizzazione alla vendita del GD - Decreto del tribunale emesso in sede di reclamo - Inammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Il decreto pronunciato dal tribunale fallimentare in sede di reclamo avverso il provvedimento del GD di autorizzazione alla vendita, che non contenga statuizioni di natura sostanziale né dirima controversie attinenti a diritti soggettivi - e del quale siano denunciate, come nella specie, presunte irregolarità procedurali consumate nella fase finale di liquidazione -, difetta del requisito della decisorietà (attesane l'efficacia contenuta entro i limiti interni alla procedura), e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione ex art.111 Cost. Stante l'autonomia di ciascuna fase del processo esecutivo rispetto a quelle che le precedono, difatti, eventuali situazioni invalidanti della fase che si conclude con la vendita sono suscettibili di rilievo solo in quanto impediscano il trasferimento del bene espropriato, atteso che, quali che siano le modalità prescelte dagli organi della procedura - e, quindi, anche nell'ipotesi di vendita con o senza incanto -, chi presenta un'offerta diviene titolare di una semplice aspettativa di fatto, analoga a quella di qualsiasi altro interessato, che, pertanto, non trova, sul piano sostanziale, alcuna giuridica protezione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)