Sez. 2, Sentenza n. 9122 del 28/01/2021 Cc. (dep. 05/03/2021) Rv. 280906 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Informazione antimafia interdittiva - Richiesta di accesso al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011 - Valutazione del tribunale - Criteri - Indicazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, ai fini dell'ammissione alla misura del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiesta dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva che abbia impugnato detto provvedimento, il tribunale è tenuto a valutare, in termini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva - se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quanto l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 6, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 84 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)