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Sez. 6, Sentenza n. 1590 del 14/10/2020 Cc. (dep. 14/01/2021) Rv. 280341 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniale – Controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 – Verifica, da parte del tribunale, dell’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa – Finalità – Indicazione.
Stato
decisa il 2020-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280341-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011. (In motivazione, la Corte ha precisato che il controllo giudiziario comporta una minore ingerenza rispetto all'amministrazione giudiziaria e mira ad esercitare la vigilanza in ordine al recupero di una gestione dell'azienda improntata alla libera concorrenza, al di fuori del condizionamento delle infiltrazioni mafiose).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)