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Sez. 2, Sentenza n. 684 del 10/03/1972 (Rv. 356779 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI - DOMANDA PER LA DECLARATORIA DELLA NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE DI NULLITA ADDOTTE DALLA PARTE - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE - DOMANDA DI ANNULLAMENTO PER ERRORE - DOMANDA IN APPELLO PER LA DECLARATORIA DELLA NULLITA PER DIFETTO DI FORMA - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1972-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356779-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI - DOMANDA PER LA DECLARATORIA DELLA NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE DI NULLITA ADDOTTE DALLA PARTE - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE - DOMANDA DI ANNULLAMENTO PER ERRORE - DOMANDA IN APPELLO PER LA DECLARATORIA DELLA NULLITA PER DIFETTO DI FORMA - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA.*

La potesta di rilevare d'ufficio le cause di nullita del contratto puo essere esercitata dal giudice solo nel caso in cui nel giudizio sia stata invocata l'applicazione del contratto o il riconoscimento dei diritti ad esso connessi, giacche al giudice incombe appunto il compito di verificare se ricorrano o meno le condizioni richieste per l'accoglimento della domanda, che postula l'esistenza del contratto. Nel caso, invece, in cui sia stata esperita un'Azione intesa ad ottenere la declaratoria di nullita del contratto, la pronuncia deve restare necessariamente circoscritta alle ragioni fatte valere dalla parte e non puo essere quindi fondata, per iniziativa del giudice, su ragioni diverse. Ne consegue che, proposta una domanda di annullamento del contratto per errore, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in grado di appello e non rilevabile d'ufficio, quella diretta alla declaratoria di nullita per difetto dei requisiti di Forma prescritti ad substantiam, stante il divieto di introdurre in appello una diversa causa petendi, che sia fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non invocate nel giudizio di primo grado. (V 1127'70, mass n 346697).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)