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Sez. 4, Sentenza n. 677 del 11/03/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207802 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DEPOSITO | Estratto contumaciale - Traduzione nella lingua dell'imputato che non conosce la lingua italiana - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207802-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DEPOSITO

L'art. 143 cod. proc. pen. non impone, nei confronti dell'imputato che non conosce la lingua italiana, la traduzione dell'estratto della sentenza contumaciale, che non è necessario al fine di poter comprendere l'accusa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)