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Sez. 6, Sentenza n. 38857 del 25/09/2008 Cc. (dep. 15/10/2008) Rv. 241407 - 01

SENTENZA - DEPOSITO | Sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - Imputato alloglotta - Non conoscenza della lingua italiana - Diritto alla traduzione nella lingua conosciuta - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241407-01

SENTENZA - DEPOSITO

La sentenza emessa all'esito del rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., avendo come presupposto la necessaria conoscenza da parte dell'imputato della pena di cui chiede l'applicazione, non è compresa nella categoria di atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla traduzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)