Sez. 1, Sentenza n. 5441 del 13/05/1993 (Rv. 482330 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita | Contratto preliminare di vendita - Promittente venditore - Fallimento - Promissario acquirente - Domanda di esecuzione ex art. 29 32 cod. civ. - Curatore - Azione di nullità, rescissione o risoluzione del contratto preliminare - Proposizione - Ostatività alla scelta di scioglimento del contratto - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita
Con riguardo a contratto preliminare di vendita, in caso di fallimento del promittente venditore, la scelta del curatore per lo scioglimento del contratto a norma dell'art. 72, quarto comma, legge fallimentare - esercitabile senza autorizzazione del giudice delegato - può essere manifestata ancorché in primo grado il curatore abbia, a fronte della domanda di esecuzione ex art. 2932 cod. civ. da parte del promissario acquirente, proposto azione di nullità, rescissione o risoluzione (per colpa) del contratto preliminare, perché con dette azioni non viene manifestata alcuna volontà di prestare consenso al trasferimento della proprietà del bene, né di considerare efficace l'obbligazione nascente dal preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1435, Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)