Sez. L, Sentenza n. 3519 del 15/04/1996 (Rv. 497021 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA | Giudizio formulato in via astratta e senza valutare la fondatezza della "notitia criminis" - Sentenza relativa - Autorità di giudicato in ordine alla commissione del fatto - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA
In tema di limiti del giudicato penale nel giudizio civile, la sentenza penale che abbia dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per amnistia, anche ritenendo prevalente una determinata attenuante, non ha autorità di cosa giudicata in ordine alla commissione del fatto qualora il giudice civile abbia accertato, nell'ambito dei suoi poteri interpretativi - incensurabili in sede di legittimità se quel giudice non è incorso in vizi logico - giuridici e di motivazione -, che il beneficio dell'amnistia fu concesso in ragione di un giudizio di prevalenza formulato in via astratta, con esclusivo riferimento al capo di imputazione o che il giudice penale dichiarò estinto il reato senza valutare la fondatezza della "notitia criminis".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)