Sez. 3, Sentenza n. 43809 del 24/10/2014 Ud. (dep. 30/10/2015) Rv. 265119 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Condotte elusive - Società estere controllate da imprese italiane - "Domicilio fiscale" - Criteri di individuazione - Modalità - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità di illeciti penali in relazione a condotte poste in essere al solo scopo di eludere l'imposizione tributaria, nel caso di società con sede legale estera controllata da impresa avente sede in Italia ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. è necessario che il giudice accerti - attraverso le regole del processo penale e, quindi, rifuggendo da inversioni dell'onere della prova frutto del ricorso alle presunzioni tributarie - se il "domicilio fiscale" estero sia una costruzione di puro artificio, individuabile alla luce dei criteri fissati dall'art. 162 d.P.R. 1986, n. 917 e degli indici elaborati dalla giurisprudenza comunitaria per identificare le società cd. "casella postale" o "schermo" o, invece, corrisponda ad una entità reale che svolge effettivamente la propria attività in conformità al proprio atto costitutivo o statuto. (Fattispecie anteriore alla depenalizzazione delle condotte abusive operata, in ambito tributario, dall'art. 10-bis, della legge n. 212 del 2000, introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 59, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)