Sez. 3, Sentenza n. 50151 del 13/07/2018 Cc. (dep. 07/11/2018) Rv. 274090 - 02
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Società estere - Differenza tra “stabile organizzazione” (cd. estero-vestizione della residenza fiscale) e “società – schermo” – Conseguenze sulla disciplina del sequestro e sull’individuazione dell’imposta evasa e della sua entità.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto in relazione a reati tributari, nel caso in cui sia configurabile la "stabile organizzazione" in Italia di una società formalmente residente all'estero (cd. estero-vestizione della residenza fiscale), a norma dell'art. 12-bis del d.lgs n. 74 del 2000, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere disposto sui beni dell'imputato, ove non sia stato possibile reperire nei confronti dell'ente il profitto del reato; laddove invece sia ravvisata la costituzione di una "società-schermo", priva reale di autonomia e mero strumento di copertura attraverso il quale la persona fisica svolge attività economica, il sequestro preventivo ai fini di confisca per equivalente del profitto può essere eseguito, indifferentemente, sia sui beni dell'imputato, sia su quelli della società. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la distinzione rileva anche ai fini dell'individuazione dell'imposta evasa - Irpef, per i redditi delle persone fisiche, e Ires per quelli delle società - e della conseguente quantificazione del profitto confiscabile).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)