Sez. 6, Sentenza n. 28268 del 13/02/2003 Cc. (dep. 01/07/2003) Rv. 226269 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Subordinazione ad accertamenti particolarmente complessi - Nozioni - Riferimento ad attività in corso necessarie per rendere utilizzabili gli elementi probatori già raccolti - Sussistenza - Fattispecie relativa a rogatoria in corso per acquisire documentazione in conformità della normativa.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
La proroga dei termini di custodia cautelare è un istituto di carattere eccezionale, subordinato alla permanenza di esigenze cautelari, connotate dal requisito della gravità, ed alla necessità di effettuare o completare accertamenti non esauribili nei termini ordinari data la loro particolare complessità. Tra le attività investigative di particolare complessità vanno comprese anche le eventuali attività valutative e quelle dirette a rendere utilizzabili, nella successiva fase dibattimentale, i risultati delle indagini svolte. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima la proroga dei termini di custodia cautelare, che era stata concessa in relazione all'espletamento di una rogatoria all'estero finalizzata ad acquisire documenti - in conformità della normativa vigente - da utilizzare in giudizio, a nulla rilevando la presenza, nel fascicolo del pubblico ministero, di copia della medesima documentazione richiesta all'autorità giudiziaria straniera).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)