Sez. 5, Sentenza n. 1030 del 23/02/1998 Cc. (dep. 08/05/1998) Rv. 210491 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE | Attenuante della costituzione in carcere prima della condanna - Imputato che si allontani dal luogo degli arresti domiciliari - Applicabilità - Condizioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE
L'art. 385, quarto comma, c.p., nel prevedere l'attenuante della costituzione in carcere prima della condanna in caso di evasione, mira al ripristino dello stato di detenzione, a reintegrare l'interesse violato e a eliminare l'allarme sociale cagionato, favorendo e premiando il ravvedimento attivo e l'evasione temporanea, trattandosi di comportamento sintomatico di una minore pericolosità sociale. Pertanto, in ipotesi di arresti domiciliari, se di norma, a seguito dell'evasione, il rientro nella propria abitazione, luogo della custodia cautelare, non integra gli estremi dell'attenuante se posto in essere "clam et furtiviter", onde non rivelare la pregressa evasione, l'attenuante stessa è, invece, configurabile nella diversa ipotesi in cui il soggetto, visto dagli agenti incaricati della sorveglianza e consapevole di essere visto, faccia rientro nella propria abitazione dove poi venga arrestato, in quanto tale comportamento è assimilabile alla costituzione in carcere, perché l'evaso pone in essere una condotta volontaria visibile e oggettivamente rivelatrice della cessazione della latitanza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)