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Sez. L, Sentenza n. 3758 del 15/04/1987 (Rv. 452689 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ - ORDINE DI REINTEGRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO - PORTATA - SOSTITUZIONE, SUCCESSIVA ALL'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO, DEL LAVORATORE CON ALTRO NEL MEDESIMO POSTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452689-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ - ORDINE DI REINTEGRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO - PORTATA - SOSTITUZIONE, SUCCESSIVA ALL'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO, DEL LAVORATORE CON ALTRO NEL MEDESIMO POSTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*

L'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento disposto dal datore di lavoro ed il conseguente ordine di reintegrazione ex art. 18 stat. Lavoratori, ricostituendo, de jure, il rapporto da considerarsi, quindi, mai risolto, ne ripristinano integralmente l'originario contenuto obbligatorio e con esso anche il diritto del lavoratore a riassumere le abituali mansioni nel posto di lavoro occupato anteriormente. Pertanto l'eventuale sostituzione del lavoratore licenziato, il quale abbia impugnato il licenziamento, con altro dipendente chiamato a svolgere le sue mansioni nello stesso posto di lavoro deve essere considerata provvisoria perché condizionata alla definitiva reiezione giudiziale dell'impugnativa del licenziamento, cosicché, sopravvenuto l'ordine di reintegrazione ex art. 18 cit., il datore di lavoro, quali che siano gli impegni assunti nei confronti del sostituto, deve in via prioritaria riammettere il lavoratore licenziato nel suo originario posto di lavoro e non può allegare l'avvenuta sostituzione quale esigenza organizzativa per trasferire in altra Sede di lavoro il dipendente reintegrato. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto legittimo che il datore di lavoro, nel reintegrare il lavoratore licenziato, lo trasferisse immediatamente in altra Sede di lavoro per il fatto che il suo originario posto di lavoro era occupato ormai da altro dipendente). (V 4034/81, mass n 414689).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)