Sez. L, Sentenza n. 688 del 02/02/1990 (Rv. 465107 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE.*
La reintegrazione del lavoratore subordinato illegittimamente licenziato, ordinata con il provvedimento emesso ex art. 18 dello statuto dei lavoratori, deve avvenire nel posto di lavoro e pertanto esclusivamente nel luogo in cui si sia verificata l'interruzione del rapporto, salva la possibilità di un successivo trasferimento del lavoratore reintegrato ove risulti provata l'incompatibilità per ragioni organizzative di tale reinserimento a fianco dei lavoratori rimasti in servizio. (V 3758/87, mass n 452689; (V 4034/81, mass n 414689).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)