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Sez. 1 - , Sentenza n. 1913 del 23/10/2020 Cc. (dep. 18/01/2021) Rv. 280299 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Partecipazione del condannato - Necessità - Esclusione - Legittimo impedimento - Irrilevanza - Limiti - Richiesta dell'interessato di essere sentito.
Stato
decisa il 2020-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280299-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA

Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare il differimento dell'udienza la comunicazione trasmessa al tribunale dal sanitario del carcere attestante l'impedimento, per motivi di salute, a presenziare all'udienza da parte del condannato che non aveva chiesto di essere sentito, né di partecipare all'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)