Sez. 1 - , Sentenza n. 1913 del 23/10/2020 Cc. (dep. 18/01/2021) Rv. 280299 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Partecipazione del condannato - Necessità - Esclusione - Legittimo impedimento - Irrilevanza - Limiti - Richiesta dell'interessato di essere sentito.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA
Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare il differimento dell'udienza la comunicazione trasmessa al tribunale dal sanitario del carcere attestante l'impedimento, per motivi di salute, a presenziare all'udienza da parte del condannato che non aveva chiesto di essere sentito, né di partecipare all'udienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)