Sez. 1, Sentenza n. 5940 del 14/11/1996 Cc. (dep. 10/12/1996) Rv. 206243 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Partecipazione del condannato - Necessità - Esclusione - Conseguenze in tema di impedimento a comparire - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA
Poiché la partecipazione del condannato all'udienza del tribunale di sorveglianza nella quale si discuta di sua istanza (nella specie, di affidamento in prova al servizio sociale) non è necessaria, in quanto tale partecipazione è prevista solo per il difensore e il pubblico ministero, il suo impedimento assoluto a comparire, quantunque documentato, è irrilevante al fine della legittima celebrazione dell'udienza medesima. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la legittimità dell'udienza anche per l'assenza di una preventiva richiesta del condannato di essere sentito personalmente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)