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Sez. 2, Sentenza n. 3846 del 25/06/1985 (Rv. 441422 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA - PAGAMENTO PARZIALE DEL PREZZO - ACQUIESCENZA TACITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441422-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA - PAGAMENTO PARZIALE DEL PREZZO - ACQUIESCENZA TACITA - INSUSSISTENZA.*

Nel giudizio instaurato dal compratore per la risoluzione del contratto di compravendita, il pagamento parziale del prezzo effettuato dallo stesso in esecuzione spontanea della sentenza d'appello confermativa del rigetto della domanda dal medesimo proposta per i vizi della cosa venduta, non costituisce di per sè - ancorché non accompagnata da specifica riserva - atto univoco ed incompatibile con la volontà del diritto di avvalersi del diritto di impugnazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 329, primo comma, cod. proc. civ., in quanto quel pagamento può dipendere da ragioni di ordine cautelare, o comunque diverse dalla accettazione della pronuncia. (V 6316/83, mass n 431062; (V 2494/83, mass n 427054; (V 6739/81, mass n 417622; (V 6371/81, mass n 417168; (V 3890/81, mass n 414538; (V 2468/81, mass n 413428; (V 4476/80, mass n 408350).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)