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Sez. 2, Sentenza n. 5786 del 22/06/1996 (Rv. 498261 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - DOCUMENTI | Obbligo di consegna al compratore della dichiarazione di vendita autenticata - Omessa indicazione dei trapassi intermedi - Provenienza della dichiarazione dall'intestatario al P.R.A. - Inadempimento dell'obbligo - Conseguenze - Risoluzione del contratto in danno del venditore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498261-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - DOCUMENTI

L'art. 1477 comma terzo cod. civ., applicabile anche alla vendita di autoveicoli impone al venditore l'obbligo di consegnare al compratore insieme con la cosa venduta non solo il libretto di circolazione ed il foglio complementare ma altresì la dichiarazione di vendita autenticata la quale, ove non siano trascritti i trapassi intermedi, deve provenire dal soggetto che risulti proprietario dell'automezzo in base all'intestazione del P.R.A., in modo che il compratore sia in grado di provvedere al formale trasferimento al proprio nome ed abbia così (pur non essendo necessaria la trascrizione per la validità del trasferimento) la possibilità di godimento e di scambio del veicolo. L'inadempimento di tale obbligo, lesivo di un aspetto importante del diritto di proprietà, può comportare la risoluzione del contratto in danno al venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)