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Sez. 1, Sentenza n. 314 del 18/01/1988 (Rv. 456873 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA IMPRESA ASSICURATRICE - IMPRESA CESSIONARIA - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEL RISARCIMENTO - RAPPRESENTANZA EX LEGE DEL FONDO DI GARANZIA.*
Stato
decisa il 1988-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456873-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA IMPRESA ASSICURATRICE - IMPRESA CESSIONARIA - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEL RISARCIMENTO - RAPPRESENTANZA EX LEGE DEL FONDO DI GARANZIA.*

Nel sistema dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa cessionaria, cui sia stato trasferito il portafoglio dell'impresa assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa, agisce nella veste di rappresentante "ex lege" del fondo di garanzia, anche quando intervenga definizione stragiudiziale del credito risarcitorio del danneggiato. (V 6587/87, mass n 454824, sulla prima parte; (V 770/86, mass n 444313, sulla prima parte; (V 6489/84, mass n 438074, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1978 num. 738 art. 4, DPR 06/01/1982 num. 45 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)